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RELAZIONE TECNICA
(All'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

Articolo 3, comma 1, lettere d) e l); articolo 5, comma 1, lettera e).

        Le disposizioni in esame introducono nel processo penale il concetto di notificazione di atti per mezzo di «posta elettronica certificata», prevedendo che le notificazioni di atti ai difensori, gli avvisi e le comunicazioni tra gli uffici giudiziari, nonché l'invio di memorie o istanze da parte dei difensori debbano avvenire in tal modo. Tali disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, bensì sicuri risparmi di mezzi, di personale e di spesa, sia pure non quantificabili.

Articolo 21.

        L'articolo in esame prevede l'adeguamento delle sanzioni processuali correlate alle declaratorie di inammissibilità di ricorsi o istanze nell'intento di omogeneizzare i minimi delle stesse nonché di aumentare i relativi massimi allo scopo di rendere concreto l'effetto deterrente delle relative previsioni.
        L'adeguamento delle sanzioni processuali determina incrementi di entrata certi e non quantificabili, in mancanza di specifici elementi di calcolo.
        Questa Amministrazione è in grado di quantificare, con riferimento alla lettera e) del comma 1 dell'articolo in esame, soltanto il gettito derivante dal pagamento di somme dovute dalle parti in caso di inammissibilità o di rigetto del ricorso per cassazione. Da rilevare che il gettito riferito a questa fattispecie costituisce la parte più rilevante del gettito complessivo derivante dalle modifiche normative contenute nell'articolo 21, importi attualmente devoluti alla cassa delle ammende.
        La lettera e) del comma 1 dell'articolo 21 prevede che i relativi importi vadano a confluire nella misura del 40 per cento alla cassa delle ammende e nella misura del 60 per cento in conto entrata dello Stato per essere successivamente assegnati ad apposito capitolo di bilancio della spesa del Ministero della giustizia. Ciò premesso, questa Amministrazione ha proceduto alla determinazione sia del maggior gettito sia del gettito complessivo nel seguente modo:

 

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            Somme affluite alla cassa delle ammende: euro 8.036.656,65 (dati rilevati dal consuntivo della cassa delle ammende nell'anno 2005);

            Aumento medio delle sanzioni: 20 per cento;

            Previsioni del maggior gettito: euro 1.607.331,33;

            Previsione di gettito complessivo: euro 9.643.987,98;

            Quota da destinare al Ministero della giustizia: euro 5.786.392,79.

Articolo 23.

        L'articolo 23, comma 1, lettera a), prevede la rivisitazione delle modalità di pubblicazione delle sentenze, consentendo in via esclusiva o alternativa, la pubblicazione delle stesse nel sito internet del Ministero della giustizia, al fine di realizzare risparmi di spesa. Analogamente l'articolo 25, nel prevedere il venir meno dell'obbligo di pubblicazione delle sentenze relative alle violazioni del diritto d'autore, nonché alle violazioni di cui all'articolo 517 del codice penale, comporta ulteriori risparmi di spesa.
        L'adempimento di tale onere costituisce una voce rilevante delle spese di giustizia e non viene solitamente recuperato anche perché i destinatari delle condanne per i reati in questione sono spesso cittadini extra-comunitari, privi del permesso di soggiorno, nulla tenenti e destinatari di provvedimenti di espulsione dalla nazione. Pur in presenza di sicuri risparmi di spesa, in mancanza di analitici elementi di calcolo, non è possibile procedere alla quantificazione degli stessi.
        La lettera b) del comma 1 dell'articolo 23 prevede la modifica dell'articolo 135 del codice penale, elevando ad euro 75 la somma ivi prevista per il ragguaglio con le pene detentive al fine di adeguare il criterio proporzionale al tempo trascorso e consentendo, pertanto, maggiori introiti a parità di richieste di sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'articolo 53 della legge n. 689 del 1981.

Articoli 27 e 28.

        Gli articoli 27 e 28 introducono nel codice penale un istituto che ha dato esiti estremamente positivi nel processo minorile ed è già applicato in Europa anche per gli adulti, cioè la sospensione del processo con messa alla prova.
        L'introduzione del nuovo istituto comporterà una notevole riduzione dei procedimenti per i reati di criminalità medio-piccola.
        Poiché lo strumento procedimentale in esame si applica ai reati puniti nel massimo con la pena detentiva fino a due anni, termine che rientra già oggi nel limite per l'immediata legittimazione del condannato all'affidamento in prova cosiddetto ordinario, se ne può dedurre che le nuove norme non comporteranno un incremento assoluto

 

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delle persone prese in carico, quanto piuttosto un'anticipazione del trattamento ad un momento molto più vicino alla commissione del reato, con evidenti effetti positivi sull'economia processuale complessiva.
        Poiché inoltre le strutture di esecuzione penale esterna sul territorio dovranno non tanto ampliare i loro interventi, quanto rimodularli in termini temporali, l'introduzione del nuovo istituto non renderà necessarie integrazioni di risorse umane e strumentali. Viceversa, potrebbero determinarsi sia, come detto, economie di tempi sia economie di spesa per gli uffici di sorveglianza.
        In conclusione, l'esame del provvedimento in oggetto evidenzia esclusivamente profili di natura finanziaria decisamente positivi, sia in termini di maggiori entrate che di risparmi di spesa, di talché si può affermare, con ragionevole certezza, che dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
        In considerazione di quanto sopra esposto, si ribadisce che l'eventuale duplicazione di competenze da parte degli operatori dei centri di servizio sociale, in fase di prima applicazione del provvedimento, non comporta un aggravio di spese in termini di risorse umane e strumentali, atteso il limitato numero dei soggetti interessati all'istituto della messa in prova.